Negli ultimi 10 anni si è particolarmente acceso il dibattito attorno alla sovranità nazionale, in tale contesto i media “marchiano” come sovranisti coloro che rivendicano la sovranità del paese nei confronti degli ordinamenti sovranazionali, mentre di contro, i sovranisti accusano le controparti di subordinare il paese all’Europa, alla NATO etc.… In tale contesto conflittuale viene spesso citata la Costituzione, tra chi sostiene che l’articolo 11 costituisca un caso “estremo” alla limitazione della sovranità, la quale può avvenire, come recita l’articolo stesso «… in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» vedendo estremamente remote tali ipotesi, e chi di contro reputa l’adesione all’Unione Europea e ad altre strutture sovranazionale come il pieno compimento delle previsione dello stesso articolo 11.
Tuttavia sarebbe impensabile trattare in maniera soddisfacente la questione dalle poche righe di questo articolo, tuttavia si cercherà di evidenziare le argomentazioni che stanno alla base delle principali posizioni in materia di limitazione della sovranità nazionale.
Prima di affrontale questo tema è necessario compiere una piccola riflessione sul concetto di stato; Macchiavelli definisce lo stato come un individuo dotato di vita propria, è in tale definizione che possiamo ritrovare l’origine del concetto si stato moderno, e dalla concezione machiavelliana attraverso un articolato percorso durato secoli si è arrivati alla definizione contemporanea di stato ovvero quella elaborata dalla dottrina internazionalistica, un« ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti.». La Convenzione di Montevideo sottoscritta il 26 dicembre 1933 segna un ulteriore passo nella “definizione” di stato individuando 4 elementi utili ai fini dell’assunzione della personalità giuridica internazionale, ovvero: 1) una popolazione permanente, 2) un territorio definito, 3) un potere di governo esclusivo, 4) la capacità di intrattenere rapporti con altri stati.
Il concetto di sovranità è strettamente correlato a quello di stato in quanto, con tale termine, si definisce l’origine indipendente dell’ordinamento giuridico statale da ogni altro elemento esterno allo stato stesso; sulla base di questi concetti i c.d. “sovranisti” rivendicano l’indipendenza dell’ordinamento giuridico interno da ogni elemento estraneo a questo come nel caso di specie dall’Unione Europea.
Di contro alla posizione sovranista c’è chi vede nell’Unione Europea un soggetto che sta al di sopra dello stato nazionale e al quale, lo stato stesso, vi ha aderito al fine di realizzare, anche, quelle finalità dettate dall’articolo 11 della Costituzione e quindi legittimando la limitazione della propria sovranità.
L’Unione Europea, intesa come entità politica, rappresenta un unicum in quanto non ha i caratteri propri né dello stato federale, come ad esempio gli Stati Uniti, né della Confederazione come ad esempio quella Elvetica, tuttavia vi ricorrono degli elementi che pongono di fatto l’Unione Europea “al di sopra” degli stati aderenti; l’esempio più ricorrente è senza ombra di dubbio è il primato delle fonti comunitarie su quelle interne, il cui risultato si concretizza, ad esempio, nella politica monetaria o nei regolamenti europei i quali sono self esecutive nei territori degli stati membri.
In tale contesto si sono formate diverse scuole di pensiero che vedono contrapposte le posizioni di chi ritiene che uno stato non può limitare la propria sovranità in quanto farebbe venire meno la definizione di stato stesso laddove si parla di « piena indipendenza da altri enti», e quelle di chi pur riconoscendo la possibilità di limitazione della sovranità sancita dall’articolo 11 della Costituzione ne contesta il modo in cui la norma è stata applicata. In questo caso si fa espresso riferimento alle presunte cessioni di sovranità compiute in assenza di condizioni di parità con gli altri stati, ma non solo, la sottoscrizione dei trattati comunitari, sottrarrebbero in maniera definitiva la competenza dello stato a materie quali dogane, concorrenza e mercato interno, politica monetaria, risorse biologiche, politica commerciale comune e la sottoscrizione di accordi internazionali. Secondo questa posizione le cessioni avvenute renderebbero di fatto fortemente limitata la portata della Costituzione stessa sottraendo, di fatto, alla sovranità popolare, sancita anche mediate il diritto di voto, materie di eccezionale portata per la vita e lo sviluppo del paese.
Tra coloro che ritengono, di contro, che la limitazione o cessione (a seconda dei punti di vista) della sovranità così come compiuta sia legittima, si ritiene che in primis la limitazione di sovranità non corrisponda alla cessione poiché, a parte le materie attribuite alla UE, tutto ciò che si trova al di fuori di queste rimane di esclusiva competenza degli stati nazionali i quali esercitano a pieno titolo la loro sovranità. L’adesione all’EU viene considerata, in questa ottica, un atto necessario a garantire la pace e la giustizia tra le nazioni e quindi perfettamente in linea con il dettame costituzionale.
Ma come si pongono dottrina e giurisprudenza nei confronti delle limitazioni previste dall’art. 11?
Per brevità risponderemo a tale quesito analizzando i principali pronunciamenti della Corte Costituzionale come l’Ordinanza n. 207/2013 dove si stabilisce che tutte le questioni relative all’interpretazione della normativa comunitaria, nel territorio dello stato italiano, siano di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Altro pronunciamento estremamente significativo è quello contenuto nella a Sentenza n. 86/2012 dove la Corte Costituzionale ha sostanzialmente confermato che «esercizio di poteri, anche normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme dell’Unione europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dalla Costituzione (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008; nn. 349, 348 e 284 del 2007; n. 170 del 1984)»
In conclusione il quadro che emerge è quello di una piena legittimazione, da parte dei giudici costituzionali, delle limitazioni di sovranità operate a livello europeo.
Simone Castronovo
16.09.2022